Home Pratica-mente Blog Detrazione fiscale per ristrutturazioni ed efficientamento al 50%: Introduzione
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza.
L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge
n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef;
la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di efficentamento energetico è una
delle misure inserite nel Decreto sviluppo, approvato dal Governo Monti. Un pacchetto cospicuo di provvedimenti
per la crescita e tra queste misure corpose per rilanciare il settore edile;sono inserite nel "pacchetto"
come stimolo allo sblocco del settore, il sistema incentiva ora in maniera più incisiva la richiesta della fattura,
diventando uno strumento utile anche per ridurre il sommerso tra le imprese.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) delle spese
sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef
dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Detrazione per ristrutturazioni edilizie
La detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie passa dal 36 al 50%. Non solo, anche l'importo massimo
subisce un rialzo e arriva a 96 mila euro per unità immobiliare (da 48 mila euro). L'estensione degli incentivi
fiscali ha però durata limitata, varrà infatti per le spese di ristrutturazione documentate e sostenute
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto ed il 30 giugno 2013.
Dopo tale data, la detrazione ritornerà al 36%; l'incentivo è infatti diventato strutturale e inserito nel TUIR
(Testo Unico sulle Imposte dei Redditi - art. 16 bis) in seguito all'emanazione del decreto Salva Italia.
Restano gli stessi sia gli interventi ammessi alla agevolazione che le regole per usufruirne,
compresa la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, possono beneficiare
dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori
e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)
convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino
intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile
e non al familiare che beneficia della detrazione; la condizione di convivente o comodatario deve sussistere
al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione,
le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo
diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei
materiali utilizzati.
Spese detraibili
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione
è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- l’imposta sul valore aggiunto
Per altre informazioni specifiche contattaci senza impegno attraverso il form contatti oppure all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Altri articoli che potrebbero interessarti: